Sentita l'esigenza di costituire un'associazione rappresentativa degli interessi di coloro che ad ogni ragione o titolo utilizzano, portano, posseggono un'arma, od aspirino a farlo in maniera legalizzata; Constatata la mancanza di un'associazione che tuteli e rappresenti, in via generale, le legittime aspettative delle persone di cui sopra, in quanto tali e non solo perché cacciatori, collezionisti, tiratori agonisti e non, ma anche semplici appassionati; Considerata anche l'esigenza di difendere dalla disinformazione e dai pregiudizi i possessori, utilizzatori ed appassionati di armi che possono essere oggetto di discredito per opera di chicchessia nei confronti della pubblica opinione. Sentita inoltre l'esigenza di promuovere norme etiche e di sicurezza in materia di armi; Tutto ciò considerato i sottoscritti signori, si costituiscono in Associazione cui è dato il nome di Associazione Utilizzatori Delle Armi (AUDA).
È costituita l'associazione denominata Associazione Utilizzatori Delle Armi ovvero "AUDA", di seguito anche denominata in breve "Associazione", regolata come associazione non riconosciuta in base alle norme del Codice Civile, del presente Statuto, e degli Atti e Delibere degli Organi Sociali, e successive modifiche.
L'Associazione si compone degli Associati, i quali riuniti in assemblea eleggono e nominano gli Organi Sociali, per perseguire e raggiungere gli scopi prefissi dagli articoli seguenti, il tutto secondo le modalità previste nel Titolo Secondo del presente Statuto.
L'Associazione è autonoma da partiti politici, non ha fini imprenditoriali o di lucro ed ha sede in Largo Promessi Sposi 6 -20142 Milano presso i locali della ditta OIL S.r.l.
L'Associazione si promette di raggiungere i seguenti scopi e finalità, nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana e delle leggi vigenti:
Il tutto allo scopo di ottenere un miglioramento della legislazione che garantisca concrete esigenze di sicurezza pubblica senza inutili e vessatorie limitazioni per i cittadini; che elimini dubbi ed incertezze ed arbitrii interpretativi; che liberi il cittadino da pastoie burocratiche, interpretazioni arbitrarie e/o discordanti delle norme e da simili ostacoli all'esercizio dei suoi diritti.
In particolare l'Associazione, in relazione alla normativa italiana ed internazionale vigente in materia di armi e munizioni, ritiene di dover conseguire i seguenti scopi specifici:
L'Associazione può promuovere manifestazioni od eventi legati all'uso delle armi, normalmente di competenza di altri Enti e Società, avvalendosi anche delle loro strutture.
L'Associazione appoggia e collabora altresì con ogni Ente ed altra Associazione aventi per scopo la diffusione del tiro in tutte le sue forme e della cultura oplologica.
L'Associazione tutela promuove e difende i diritti dei tiratori, agonistici o semplici appassionati.
L'Associazione prende posizione in merito a pubblicazioni, dichiarazioni, sentenze, provvedimenti e quant'altro ritenuto lesivo delle posizioni od aspirazioni degli Associati.
A tal fine si avvale dei suoi organi o portavoce, chiedendo, se del caso, il diritto di rettifica.
Gli Associati si distinguono in:
La qualità di Associato resta comunque subordinata alla dichiarazione sottoscritta mediante il pagamento della quota di iscrizione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali ed al regolare pagamento della quota sociale, salvo il caso dei benemeriti che sono esentati dal pagamento medesimo. Resta inteso che all'atto dell'associazione l'Associato permette il trattamento dei propri dati personali come da legge 675/96.
Chiunque condivida le finalità dell'Associazione può iscriversi ad essa, presentando domanda al Consiglio Direttivo senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa. Associati dell'Associazione sono coloro che ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo e, successivamente, chiunque abbia presentato domanda scritta di ammissione, in seguito all'atto costitutivo, ottenendo il benestare del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei presenti l'ammissione degli Associati, nell'ambito delle rispettive categorie, nonché la decadenza degli Associati morosi, inadempienti o che tengano una condotta incompatibile con le finalità associative ovvero non rispettino quanto forma oggetto del presente Statuto.
A tal fine, considerando gli scopi che l'Associazione si prefigge, tendenzialmente saranno rifiutate o comunque seriamente soppesate le richieste di iscrizioni provenienti da persone appartenenti a Pubbliche Amministrazioni od organizzazioni interessate al controllo sulle armi, a dipendenti ed azionisti di fabbricanti d'armi, importatori, grossisti e commercianti delle medesime, se questi hanno, per dimensioni, importanza economica od altro, il potere o la possibilità di influire sul mercato e/o sull'Associazione.
L'iscrizione è subordinata al contestuale pagamento della quota annuale, valida per 365 giorni dalla data di iscrizione e da rinnovare entro 10 giorni dalla data di scadenza.
All'atto dell'accettazione della domanda l'Associato è obbligato, per entrare nei suoi pieni diritti, a pagare contestualmente la quota associativa, salvo gli Associati Benemeriti.
La qualità di Associato si perde in particolare, ma senza che l'elenco che segue abbia carattere esaustivo delle ipotesi in questione, oltre che per scioglimento dell'Associazione, per i seguenti ulteriori motivi:
La decadenza non conferisce all'Associato alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
Altrettanto avverrà in caso di dimissioni da inviare, attraverso lettera A.R., al Consiglio Direttivo il quale delibererà in merito.
Gli Associati sono tenuti al pagamento dei contributi associativi sulla base dell'importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria, stabiliti per l'anno 2002 come da allegato A, e all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.
Gli Associati hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione secondo la disponibilità degli spazi logistici ed il regolamento interno delle singole manifestazioni.
Sono Organi dell'Associazione:
Non sussistono incompatibilità di sorta fra le cariche e funzioni di cui sopra; pertanto, esse sono soggettivamente cumulabili.
Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli Associati e dura in carica tre anni. La nomina della prima sua formazione è rimessa alla determinazione dei fondatori, che vi provvedono con l'atto costitutivo.
È composto da 7 (sette) membri, rieleggibili al termine del loro mandato. Per assicurare il rispetto e il mantenimento dei fini dell'Associazione, durante il primo triennio il Consiglio Direttivo sarà composto esclusivamente da 5 (cinque) Associati Fondatori. In seguito gli Associati Fondatori dovranno ricevere la convocazione e avranno facoltà di partecipare a titolo d'ascolto ad ogni riunione del Consiglio Direttivo onde poter essere prontamente informati di ogni eventuale modifica in atto, o preparazione o discussione di modifica, e controllare quindi che sia mantenuto lo spirito dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice il Presidente e il Vice Presidente ed il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario.
Il consiglio Direttivo nomina il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente ovvero su richiesta scritta di almeno tre consiglieri presso la sede associativa.
Le determinazioni del Consiglio sono approvate a maggioranza dei presenti. La riunione è valida se interviene la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Aggiunto Onorario tenuto conto della particolare rappresentatività della persona.
Il Consiglio Direttivo è l'Organo incaricato di porre attuazione e perseguire gli scopi societari e le delibere assembleari. A tal fine può adottare regolamenti, risoluzioni e lettere circolari esplicative.
Può avvalersi di, o nominare ufficialmente, portavoce, periti, consulenti, legali di fiducia e simili.
Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività dell'Associazione ed in particolare:
Il Presidente è nominato ogni tre anni dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti e può essere riconfermato.
La carica inizialmente viene attribuita dagli Associati Fondatori a maggioranza in occasione e nel contesto dell'Atto Costitutivo. Egli ha la rappresentanza dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega; adotta tutti i provvedimenti e le decisioni a carattere d'urgenza che sono imposti da circostanze eccezionali con l'obbligo di informarne il Consiglio Direttivo per la ratifica.
Esercita il potere disciplinare, contestando agli Associati i comportamenti tali da pregiudicare la reputazione di serietà e l'onestà dell'Associazione, nonché contestando violazioni dello Statuto o di delibere assembleari o Regolamenti interni, ovvero l'uso dell'Associazione per perseguire scopi o vantaggi o crediti personali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le funzioni e prerogative di questi possono essere esercitate dal Vice Presidente.
Qualunque Associato ha sempre il diritto, comunque sia organizzata l'Associazione, di inviare al Presidente proposte per l'ordine del giorno, pareri, proposte e denunce di malfunzionamenti. Il materiale inviato dagli Associati deve essere archiviato dal Segretario e tenuto a disposizione del Consiglio Direttivo e gli Associati Fondatori. Il presente comma non può essere oggetto di modifica od abrogazione.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Tesoriere si incarica della tenuta della cassa, degli incassi, e dei libri contabili, provvedendo al pagamento delle fatture.
Sottopone al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea il rendiconto preventivo, il conto consuntivo e la relazione finanziaria.
Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia amministrativa.
Inoltre sovrintende all'organizzazione dell'attività didattica nonché alla realizzazione del programma culturale.
È nominato dal Consiglio Direttivo, salva la prima nomina demandata ai fondatori nel contesto dell'Atto Costitutivo.
Il Segretario redige e conserva i verbali delle riunioni, cura gli adempimenti di natura giuridica ed organizzativa.
È nominato dal Consiglio Direttivo, salva la prima nomina demandata ai fondatori nel contesto dell'Atto Costitutivo.
Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia organizzativa.
Le cariche di Tesoriere e di Segretario possono essere ricoperte dalla stessa persona. Inoltre la carica di Segretario può essere svolta da persona esterna al consiglio direttivo e/o non iscritta all'Associazione; in tal caso assiste alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.
L'assemblea degli Associati si riunisce in forma ordinaria almeno una volta all'anno durante il mese di marzo o aprile su convocazione del Presidente o quando ne facciano congiunta richiesta almeno i due terzi degli Associati. Le determinazioni dell'Assemblea sono valide se essa è stata regolarmente convocata, con pubblicazione dell'avviso e del relativo ordine del giorno nel sito dell'Associazione e con l'invio a tutti gli iscritti possessori di e-mail dei medesimi. È ammesso l'uso delle moderne tecnologie di comunicazione per effettuare video conferenze, ovvero pubblicare sul sito internet dell'Associazione i calendari dei lavori, l'ordine del giorno, proposte pervenute dagli Associati.
L'assemblea è formata dagli Associati in regola con le quote ed i contributi dovuti.
L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente; in loro assenza dal Consigliere più anziano.
Tale Assemblea delibera:
Il Consiglio Direttivo presenterà in tale occasione il rendiconto dell'attività svolta durante l'anno e renderà noto lo stato patrimoniale con il rendiconto economico.
L'assemblea, oltre a prendere atto del resoconto dell'attività e del rendiconto economico, potrà deliberare eventuali suggerimenti, pareri, proposte di iniziative volti a migliorare la realizzazione dei fini associativi.
L'Assemblea degli Associati può riunirsi altresì in forma straordinaria qualora il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno un terzo degli Associati per deliberare:
La convocazione contenente l'ordine del giorno viene portata a conoscenza degli Associati mediante e-mail e pubblicazione nel sito Internet dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data della assemblea.
In prima convocazione l'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) è regolarmente costituita con la presenza di più della metà degli Associati Effettivi.
In seconda convocazione l'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza degli Associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ad altro Associato. Ogni Associato non potrà avere più di 3 (tre) deleghe. Le deleghe vanno presentate al Presidente prima dell'inizio dei lavori.
Ogni Associato ha diritto ad un voto, salvo colui che ha ricevuto delle deleghe, che potrà votare per se e per coloro che lo hanno delegato.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni che per qualsiasi titolo siano diventati di proprietà sociale, nonché dai contributi annui stabiliti a carico degli Associati, dalle quote straordinarie di partecipazione alle manifestazioni e dai contributi ed erogazioni provenienti da terzi, a qualunque titolo.
Il rendiconto preventivo, il conto consuntivo e la relazione finanziaria sono redatti dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea degli Associati Effettivi.
Il fondo è utilizzato per finanziare le attività dell'Associazione, includendo eventualmente polizze assicurative per la responsabilità civile dell'Associazione e dei suoi Organi per fatti ed atti legati al perseguimento dell'attività sociale.
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate dall'Associazione si applica l'art. 4 comma 4° del D.P.R. n° 633 del 26 ottobre 1972.
In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato per impossibilità di raggiungimento e sviluppo degli obiettivi comuni, ovvero per altre cogenti cause in linea col presente Statuto, l'Assemblea straordinaria degli Associati stabilisce, con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti, la destinazione del patrimonio residuo, dedotte tutte le passività, a termini di legge.
Lo statuto non può essere modificato che dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza assoluta degli Associati iscritti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di Legge in materia di associazioni.