ASSOCIAZIONE UTILIZZATORI DELLE ARMI

 
   
 
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STATUTO

PREAMBOLO

Sentita l'esigenza di costituire un'associazione rappresentativa degli interessi di coloro che ad ogni ragione o titolo utilizzano, portano, posseggono un'arma, od aspirino a farlo in maniera legalizzata;

Constatata la mancanza di un'associazione che tuteli e rappresenti, in via generale, le legittime aspettative delle persone di cui sopra, in quanto tali e non solo perché cacciatori, collezionisti, tiratori agonisti e non, ma anche semplici appassionati;

Considerata anche l'esigenza di difendere dalla disinformazione e dai pregiudizi i possessori, utilizzatori ed appassionati di armi che possono essere oggetto di discredito per opera di chicchessia nei confronti della pubblica opinione.

Sentita inoltre l'esigenza di promuovere norme etiche e di sicurezza in materia di armi;

Tutto ciò considerato i sottoscritti signori, si costituiscono in Associazione cui è dato il nome di Associazione Utilizzatori Delle Armi (AUDA).


ASSOCIAZIONE UTILIZZATORI DELLE ARMI
(Statuto associativo)


TITOLO PRIMO
(Costituzione, Scopi e Finalità)

Articolo 1
(Costituzione dell'Associazione)

E' costituita l'associazione denominata Associazione Utilizzatori Delle Armi ovvero "AUDA", di seguito anche denominata in breve "Associazione", regolata come associazione non riconosciuta in base alle norme del Codice Civile, del presente Statuto, e degli Atti e Delibere degli Organi Sociali, e successive modifiche.
L'Associazione si compone degli Associati, i quali riuniti in assemblea eleggono e nominano gli Organi Sociali, per perseguire e raggiungere gli scopi prefissi dagli articoli seguenti, il tutto secondo le modalità previste nel Titolo Secondo del presente Statuto.
L'Associazione è autonoma da partiti politici, non ha fini imprenditoriali o di lucro ed ha sede in Largo Promessi Sposi 6 -20142 Milano presso i locali della ditta OIL S.r.l.

Articolo 2
(Scopi e finalità)

L'Associazione si promette di raggiungere i seguenti scopi e finalità, nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana e delle leggi vigenti:
1) Promuovere e difendere la cultura storica e materiale legata alle armi ed al loro uso legittimo, etico e sicuro.
2) Gli Organi dell'Associazione rappresentano e tutelano, presso la stampa, i mass media, i partiti o altre Associazioni, la Pubblica Amministrazione, il Governo, il Parlamento e chiunque riterrà opportuno gli interessi diffusi ed i diritti di tutti gli utilizzatori in materia d'armi, munizioni, esplosivi per uso civile, legittima difesa e suo esercizio, autotutela dei cittadini.
3) Promuovere convegni, incontri seminari e corsi anche scolastici, d'informazione, d'educazione ed orientamento all'uso e conoscenza delle armi. Utilizzare spazi giornalistici e tempi d'antenna affinché gli stessi utilizzatori e consumatori resistano alla suggestione della pubblicità ingannevole ed inopportuna. Si adopera per ottenere un mercato delle armi e munizioni chiaro e trasparente, libero da condizionamenti della concorrenza, tali da far aumentare il prezzo al consumatore delle armi, e libero da comportamenti volti a disconoscere i diritti del consumatore in materia d'armi.
4) A tal fine può avvalersi anche dell'aiuto o della collaborazione di associazioni per la tutela del cittadino o di Organi Pubblici deputati alla difesa del mercato o del consumatore.

Il tutto allo scopo di ottenere un miglioramento della legislazione che garantisca concrete esigenze di sicurezza pubblica senza inutili e vessatorie limitazioni per i cittadini; che elimini dubbi ed incertezze ed arbitrii interpretativi; che liberi il cittadino da pastoie burocratiche, interpretazioni arbitrarie e/o discordanti delle norme e da simili ostacoli all'esercizio dei suoi diritti.

Articolo 3
(Scopi particolari)

In particolare l'Associazione, in relazione alla normativa italiana ed internazionale vigente in materia di armi e munizioni, ritiene di dover conseguire i seguenti scopi specifici:
1. Conseguire il diritto ad avere e possedere e portare armi ed utilizzarle per ogni scopo lecito.
2. Ottenere la riformulazione dell'art. 52 del Codice Penale, al fine di evitare ogni incertezza giuridica in danno di colui che si è visto costretto ad un utilizzo difensivo delle armi.
3. Ottenere il riconoscimento del diritto al rilascio delle licenze di porto di armi per difesa personale, limitando la discrezionalità amministrativa e la richiesta di pretestuosi requisiti per il rilascio delle medesime.
4. Ottenere un'unica licenza valida per fini sportivi che abiliti all'acquisto, al trasporto, ed all'uso delle armi in qualunque luogo deputato ad attività sportive a prescindere dalla sua appartenenza.
5. Ottenere, con chiare e precise disposizioni di legge, indicazioni circa i tempi ed i luoghi in cui è vietato, anche alle persone munite di licenza, il porto ed il trasporto di armi, anche in considerazione dell'elevata antropizzazione del territorio, della presenza di aree protette comprensive al loro interno di strade e centri abitati;
6. Ottenere una classificazione delle armi secondo la loro naturale suddivisione, in armi lunghe ed armi corte, a canna liscia od a canna rigata, ed eliminare il contingentamento ad oggi ancora sussistente per alcune categorie di armi, con tutte le complicazioni, dubbi e disparità di trattamento che attualmente sussistono.
7. Giungere, nell'ambito delle armi corte e lunghe, ad una chiara, e tecnicamente precisa, definizione legislativa di arma per uso militare, e quindi interdetta ai civili, con il conseguente superamento del catalogo nazionale delle armi da sparo.
8. Ottenere una chiara regolamentazione del numero di munizioni detenibili, ed innalzare il limite della quantità detenibile con la semplificazione del regime della denuncia di detenzione. Eventualmente eliminare il limite suddetto e l'obbligo di denuncia.
9. In relazione alla normativa sulla caccia, precisare e chiarire quali sono i calibri ammessi, separando gli aspetti legati all'attività venatoria da quelli inerenti la pubblica sicurezza.
10. Ottenere una semplificazione del numero e della tipologia delle licenze di Pubblica sicurezza in materia di porto e/o trasporto di armi, delle fattispecie penali di illecito, e quant'altro volto a ridurre ed eliminare ogni possibile fonte di controversia.

Articolo 4
(Scopi sportivi)

L'Associazione può promuovere manifestazioni od eventi legati all'uso delle armi, normalmente di competenza di altri Enti e Società, avvalendosi anche delle loro strutture.
L'Associazione appoggia e collabora altresì con ogni Ente ed altra Associazione aventi per scopo la diffusione del tiro in tutte le sue forme e della cultura oplologica.
L'Associazione tutela promuove e difende i diritti dei tiratori, agonistici o semplici appassionati.

Articolo 5
(Rapporti con la stampa)

L'Associazione prende posizione in merito a pubblicazioni, dichiarazioni, sentenze, provvedimenti e quant'altro ritenuto lesivo delle posizioni od aspirazioni degli Associati.
A tal fine si avvale dei suoi organi o portavoce, chiedendo, se del caso, il diritto di rettifica.


TITOLO SECONDO
(Organi Sociali)

Articolo 6
(Associati)

Gli Associati si distinguono in:
a) Fondatori e sono coloro che hanno dato origine all'Associazione. I Fondatori hanno gli stessi diritti degli Effettivi.
b) Effettivi e sono coloro che hanno aderito dopo la costituzione.
c) Sostenitori e sono coloro che decidono di offrire una quota più sostenuta ed hanno gli stessi diritti degli Effettivi.
d) Benemeriti e sono coloro che sono chiamati a far parte gratuitamente dell'Associazione per meriti speciali in favore degli scopi dell'Associazione o che possano dar lustro alla stessa con la loro presenza. Essi sono nominati a vita, salvo rifiuto o dimissioni o decadenza, in misura non superiore al 3 per cento degli Associati Effettivi. Qualora il numero degli Associati si riduca in maniera tale da non rispettare la proporzione richiesta, gli Associati Benemeriti già nominati permangono nella loro qualifica, ma il Consiglio dell'Associazione non può nominarne di nuovi finché non si ristabiliscono le proporzioni richieste. I Benemeriti hanno gli stessi diritti degli Associati Effettivi.
e) Giovani e sono coloro che non hanno ancora compiuto i 18 anni all'atto dell'iscrizione.

La qualità di Associato resta comunque subordinata alla dichiarazione sottoscritta mediante il pagamento della quota di iscrizione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali ed al regolare pagamento della quota sociale, salvo il caso dei benemeriti che sono esentati dal pagamento medesimo. Resta inteso che all'atto dell'associazione l'Associato permette il trattamento dei propri dati personali come da legge 675/96.

Articolo 7
(Ammissione, decadenza e prerogative degli Associati )

Chiunque condivida le finalità dell'Associazione può iscriversi ad essa, presentando domanda al Consiglio Direttivo senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa. Associati dell'Associazione sono coloro che ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo e, successivamente, chiunque abbia presentato domanda scritta di ammissione, in seguito all'atto costitutivo, ottenendo il benestare del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei presenti l'ammissione degli Associati, nell'ambito delle rispettive categorie, nonché la decadenza degli Associati morosi, inadempienti o che tengano una condotta incompatibile con le finalità associative ovvero non rispettino quanto forma oggetto del presente Statuto.

A tal fine, considerando gli scopi che l'Associazione si prefigge, tendenzialmente saranno rifiutate o comunque seriamente soppesate le richieste di iscrizioni provenienti da persone appartenenti a Pubbliche Amministrazioni od organizzazioni interessate al controllo sulle armi, a dipendenti ed azionisti di fabbricanti d'armi, importatori, grossisti e commercianti delle medesime, se questi hanno, per dimensioni, importanza economica od altro, il potere o la possibilità di influire sul mercato e/o sull'Associazione.

L'iscrizione è subordinata al contestuale pagamento della quota annuale, valida per 365 giorni dalla data di iscrizione e da rinnovare entro 10 giorni dalla data di scadenza.

All'atto dell'accettazione della domanda l'Associato è obbligato, per entrare nei suoi pieni diritti, a pagare contestualmente la quota associativa, salvo gli Associati Benemeriti.

La qualità di Associato si perde in particolare, ma senza che l'elenco che segue abbia carattere esaustivo delle ipotesi in questione, oltre che per scioglimento dell'Associazione, per i seguenti ulteriori motivi:

a- quando non si ottempera alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b- quando in qualunque modo si arrechi danno materiale e/o all'immagine dell'Associazione;

c- per mora nel pagamento dei contributi associativi.

La decadenza non conferisce all'Associato alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

Altrettanto avverrà in caso di dimissioni da inviare, attraverso lettera A.R., al Consiglio Direttivo il quale delibererà in merito.

Gli Associati sono tenuti al pagamento dei contributi associativi sulla base dell'importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria, stabiliti per l'anno 2002 come da allegato A, e all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

Gli Associati hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione secondo la disponibilità degli spazi logistici ed il regolamento interno delle singole manifestazioni.

Articolo 8
(Organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente ed il Vice Presidente;

- il Tesoriere ed il Segretario;

- l'Assemblea degli Associati

Non sussistono incompatibilità di sorta fra le cariche e funzioni di cui sopra; pertanto, esse sono soggettivamente cumulabili.

Articolo 9
(Il consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea degli Associati e dura in carica tre anni. La nomina della prima sua formazione è rimessa alla determinazione dei fondatori, che vi provvedono con l'atto costitutivo.

È composto da 7 (sette) membri, rieleggibili al termine del loro mandato. Per assicurare il rispetto e il mantenimento dei fini dell'Associazione, durante il primo triennio il Consiglio Direttivo sarà composto esclusivamente da 5 (cinque) Associati Fondatori. In seguito gli Associati Fondatori dovranno ricevere la convocazione e avranno facoltà di partecipare a titolo d'ascolto ad ogni riunione del Consiglio Direttivo onde poter essere prontamente informati di ogni eventuale modifica in atto, o preparazione o discussione di modifica, e controllare quindi che sia mantenuto lo spirito dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice il Presidente e il Vice Presidente ed il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario.

Il consiglio Direttivo nomina il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente ovvero su richiesta scritta di almeno tre consiglieri presso la sede associativa.

Le determinazioni del Consiglio sono approvate a maggioranza dei presenti. La riunione è valida se interviene la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Aggiunto Onorario tenuto conto della particolare rappresentatività della persona.

Articolo 10
(Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo incaricato di porre attuazione e perseguire gli scopi societari e le delibere assembleari. A tal fine può adottare regolamenti, risoluzioni e lettere circolari esplicative.
Può avvalersi di, o nominare ufficialmente, portavoce, periti, consulenti, legali di fiducia e simili.

Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività dell'Associazione ed in particolare:

a) ad adottare tutte le iniziative volte a realizzare gli scopi sociali avvalendosi, per progetti specifici, di singoli membri dell'Associazione o di terzi;

b) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati;

c) verifica i rendiconti e formula le proposte concernenti il preventivo dell'esercizio successivo;

d) cura la tenuta dei rendiconti economici;

e) tiene aggiornato il libro degli Associati;

f) decide la stipula tutti gli atti e/o contratti inerenti all'attività sociale, salvo che per l'ordinaria amministrazione per la quale può autonomamente disporre il Presidente;

g) formula il regolamento interno e le norme di partecipazione alle manifestazioni;

h) definisce il programma annuale dell'Associazione;

i) delibera sull'ammissione e sulla decadenza degli Associati;

l) nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;

m) stabilisce le quote associative annue per ogni categoria;

n) reperisce i fondi necessari all'attività dell'Associazione;

o) amministra il patrimonio dell'Associazione.

Articolo 11
(Il presidente)

Il Presidente è nominato ogni tre anni dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti e può essere riconfermato.

La carica inizialmente viene attribuita dagli Associati Fondatori a maggioranza in occasione e nel contesto dell'Atto Costitutivo. Egli ha la rappresentanza dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega; adotta tutti i provvedimenti e le decisioni a carattere d'urgenza che sono imposti da circostanze eccezionali con l'obbligo di informarne il Consiglio Direttivo per la ratifica.

Esercita il potere disciplinare, contestando agli Associati i comportamenti tali da pregiudicare la reputazione di serietà e l'onestà dell'Associazione, nonché contestando violazioni dello Statuto o di delibere assembleari o Regolamenti interni, ovvero l'uso dell'Associazione per perseguire scopi o vantaggi o crediti personali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le funzioni e prerogative di questi possono essere esercitate dal Vice Presidente.

Qualunque Associato ha sempre il diritto, comunque sia organizzata l'Associazione, di inviare al Presidente proposte per l'ordine del giorno, pareri, proposte e denunce di malfunzionamenti. Il materiale inviato dagli Associati deve essere archiviato dal Segretario e tenuto a disposizione del Consiglio Direttivo e gli Associati Fondatori. Il presente comma non può essere oggetto di modifica od abrogazione.

Articolo 12
(Il vice presidente)

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Articolo 13
(Il tesoriere)

Il Tesoriere si incarica della tenuta della cassa, degli incassi, e dei libri contabili, provvedendo al pagamento delle fatture.

Sottopone al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea il rendiconto preventivo, il conto consuntivo e la relazione finanziaria.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia amministrativa.

Inoltre sovrintende all'organizzazione dell'attività didattica nonché alla realizzazione del programma culturale.

È nominato dal Consiglio Direttivo, salva la prima nomina demandata ai fondatori nel contesto dell'Atto Costitutivo.

Articolo 14
(Il segretario)

Il Segretario redige e conserva i verbali delle riunioni, cura gli adempimenti di natura giuridica ed organizzativa.

È nominato dal Consiglio Direttivo, salva la prima nomina demandata ai fondatori nel contesto dell'Atto Costitutivo.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia organizzativa.

Le cariche di Tesoriere e di Segretario possono essere ricoperte dalla stessa persona. Inoltre la carica di Segretario può essere svolta da persona esterna al consiglio direttivo e/o non iscritta all'Associazione; in tal caso assiste alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Articolo 15
(Assemblea degli Associati)

L'assemblea degli Associati si riunisce in forma ordinaria almeno una volta all'anno durante il mese di marzo o aprile su convocazione del Presidente o quando ne facciano congiunta richiesta almeno i due terzi degli Associati. Le determinazioni dell'Assemblea sono valide se essa è stata regolarmente convocata, con pubblicazione dell'avviso e del relativo ordine del giorno nel sito dell'Associazione e con l'invio a tutti gli iscritti possessori di e-mail dei medesimi. È ammesso l'uso delle moderne tecnologie di comunicazione per effettuare video conferenze, ovvero pubblicare sul sito internet dell'Associazione i calendari dei lavori, l'ordine del giorno, proposte pervenute dagli Associati.

L'assemblea è formata dagli Associati in regola con le quote ed i contributi dovuti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente; in loro assenza dal Consigliere più anziano.

Tale Assemblea delibera:

a) sull'approvazione del rendiconto economico;

b) sugli indirizzi dell'attività dell'Associazione;

c) sulla nomina o rinnovo dei componenti il Consiglio Direttivo nonché per revocare loro il mandato prima della scadenza; altresì per la modifica della sede legale.

d) sugli altri argomenti che fossero proposti dal Consiglio Direttivo o che scaturissero in ordine a singole iniziative degli Associati.

Il Consiglio Direttivo presenterà in tale occasione il rendiconto dell'attività svolta durante l'anno e renderà noto lo stato patrimoniale con il rendiconto economico.

L'assemblea, oltre a prendere atto del resoconto dell'attività e del rendiconto economico, potrà deliberare eventuali suggerimenti, pareri, proposte di iniziative volti a migliorare la realizzazione dei fini associativi.

L'Assemblea degli Associati può riunirsi altresì in forma straordinaria qualora il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero su richiesta di almeno un terzo degli Associati per deliberare:

a) sullo scioglimento o sulla trasformazione dell'Associazione,

b) sulle modifiche dello statuto sociale,

c) su ogni altra questione non riconducibile all'amministrazione ordinaria.

La convocazione contenente l'ordine del giorno viene portata a conoscenza degli Associati mediante e-mail e pubblicazione nel sito Internet dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data della assemblea.

In prima convocazione l'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) è regolarmente costituita con la presenza di più della metà degli Associati Effettivi.

In seconda convocazione l'Assemblea (sia ordinaria che straordinaria) è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza degli Associati presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ad altro Associato. Ogni Associato non potrà avere più di 3 (tre) deleghe. Le deleghe vanno presentate al Presidente prima dell'inizio dei lavori.

Ogni Associato ha diritto ad un voto, salvo colui che ha ricevuto delle deleghe, che potrà votare per se e per coloro che lo hanno delegato.

Articolo 16
(Patrimonio e rendiconto economico)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni che per qualsiasi titolo siano diventati di proprietà sociale, nonché dai contributi annui stabiliti a carico degli Associati, dalle quote straordinarie di partecipazione alle manifestazioni e dai contributi ed erogazioni provenienti da terzi, a qualunque titolo.

Il rendiconto preventivo, il conto consuntivo e la relazione finanziaria sono redatti dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea degli Associati Effettivi.

Il fondo è utilizzato per finanziare le attività dell'Associazione, includendo eventualmente polizze assicurative per la responsabilità civile dell'Associazione e dei suoi Organi per fatti ed atti legati al perseguimento dell'attività sociale.

Articolo 17
(Norme fiscali)

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate dall'Associazione si applica l'art. 4 comma 4° del D.P.R. n° 633 del 26 ottobre 1972.

Articolo 18
(Scioglimento)

In caso di scioglimento dell'Associazione deliberato per impossibilità di raggiungimento e sviluppo degli obiettivi comuni, ovvero per altre cogenti cause in linea col presente Statuto, l'Assemblea straordinaria degli Associati stabilisce, con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti, la destinazione del patrimonio residuo, dedotte tutte le passività, a termini di legge.

Articolo 19
(Modifica dello Statuto)

Lo statuto non può essere modificato che dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza assoluta degli Associati iscritti.

Articolo 20
(Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni di Legge in materia di associazioni.